Referendum 12 giugno 2022

Il 12 giugno del 2022, oltre alle elezioni amministrative, si potrà votare su cinque referendum sulla giustizia.

Di seguito riportiamo una semplice analisi dei cinque referendum comprendente la spiegazione del quesito, gli aspetti cruciali e le conseguenze in caso di vittoria del sì o del no.

Referendum 1

Legge Severino

Argomento: Abrogazione del Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi.

Quesito: Volete voi che sia abrogato il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190)?

Spiegazione: La legge 190 del 2012, cosiddetta legge Severino, disciplina (tramite il d.lgs. 235/2012) il regime di incandidabilità e decadenza per i parlamentari (anche europei), i rappresentanti di governo, i consiglieri regionali, i sindaci e gli amministratori locali. Prevede tra le altre cose l’incandidabilità alle cariche di deputato, senatore e membro del Parlamento Europeo di coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a 2 anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, di maggiore allarme sociale (ad esempio mafia, terrorismo, tratta di persone), di coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a 2 anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, contro la Pubblica Amministrazione (ad esempio corruzione, concussione, peculato) e di coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a 2 anni reclusione per delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 4 anni.

Aspetto cruciale: l’art. 8 e 11 del d.lgs 235/2012 prevede, solo per gli organi regionali, provinciali e comunali, la sospensione dalla carica di chi ha riportato anche solo una sentenza non definitiva per una serie di reati (alcuni molto gravi come associazione di tipo mafioso, ma altri dai confini molto incerti come Abuso d’Ufficio), o abbia riportato una sentenza di condanna in primo grado, confermata in appello, ad una pena non inferiore a due anni di reclusione.

Che cosa succede se vince il SI? Con il sì viene abrogato il decreto e si cancella così l’automatismo: si restituisce ai giudici la facoltà di decidere, di volta in volta, se, in caso di condanna, occorra applicare o meno anche l’interdizione dai pubblici uffici.

Che cosa succede se vince il NO o il referendum non raggiunge il quorum? Resta in vigore il decreto 235/2012.

Referendum 2

Custodia cautelare

Argomento: Limitazione delle misure cautelari: abrogazione dell'ultimo inciso dell'art. 274, comma 1, lettera c), codice di procedura penale, in materia di misure cautelari e, segnatamente, di esigenze cautelari, nel processo penale.

Quesito: Volete voi che sia abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 (Approvazione del codice di procedura penale) risultante dalle modificazioni e integrazioni successivamente apportate, limitatamente alla sequente parte: art. 274, comma 1, lettera c), limitatamente alle parole: "o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni nonché per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e successive modificazioni"?

Spiegazione: Le misure cautelari sono dei provvedimenti limitativi della libertà dell’imputato, emessi generalmente nel periodo dell’istruzione preliminare e successivamente nel corso del processo. Vengono adottati dall’autorità giudiziaria sulla base di specifici presupposti: per scongiurare 1) il pericolo di inquinamento delle prove; 2) il pericolo di fuga; 3) la possibilità che vengano compiuti delitti di mafia o gravi delitti con uso delle armi; 4) delitti della stessa specie.

Benché sia presentato come inerente la sola custodia cautelare (arresti domiciliari e custodia cautelare in carcere), il quesito interessa tutte le misure cautelari, sia coercitive (oltre la custodia in carcere e gli arresti domiciliari, anche l’obbligo o il divieto di soggiorno, l’allontanamento dalla casa familiare, il divieto di avvicinamento nei luoghi frequentati dalla persona offesa), che interdittive (divieto temporaneo di esercitare una professione o un’impresa, ovvero di esercitare pubbliche funzioni).

Aspetto cruciale: attualmente l’art. 274, comma 1 lettera c), del Codice di Procedura Penale prevede che si possano disporre misure cautelari (oltre che nei casi di inquinamento delle prove, pericolo di fuga e possibilità che vengano commessi gravi delitti) anche “solo” nel caso in cui vi sia il pericolo di commissione di un reato della stessa specie (indipendentemente dalla gravità del reato). E’ pur vero che le misure custodiali (cioè custodia cautelare in carcere e arresti domiciliari) possono essere disposte per il pericolo di commissione di reati della stessa specie solo se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni nonché per il delitto di finanziamento illecito dei partiti (quindi una valutazione della gravità dei reati, in caso di misure di custodia, ci sarebbe).

Che cosa succede se vince il SI? Se vincesse il “sì” decadrebbe la possibilità di emettere qualsiasi misura cautelare ove ricorra l’ipotesi di un pericolo attuale e concreto di reiterazione del reato.

Che cosa succede se vince il NO o il referendum non raggiunge il quorum? Resta in vigore l’attuale articolo 274 c.p.p.

Referendum 3

Separazione delle carriere dei magistrati

 

Argomento: Separazione delle funzioni dei magistrati. Abrogazione delle norme in materia di ordinamento giudiziario che consentono il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa nella carriera dei magistrati

Quesito: Volete voi che siano abrogati: l’ “Ordinamento giudiziario” approvato con Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12, risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 192, comma 6, limitatamente alle parole: “, salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del consiglio superiore della magistratura”; la Legge 4 gennaio 1963, n. 1 (Disposizioni per l’aumento degli organici della Magistratura e per le promozioni), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad essa successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 18, comma 3: “La Commissione di scrutinio dichiara, per ciascun magistrato scrutinato, se è idoneo a funzioni direttive, se è idoneo alle funzioni giudicanti o alle requirenti o ad entrambe, ovvero alle une a preferenza delle altre”; il Decreto Legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 (Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché’ disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 25 luglio 2005, n. 150), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 23, comma 1, limitatamente alle parole: “nonché’ per il passaggio dalla funzione giudicante a quella requirente e viceversa”; il Decreto Legislativo 5 aprile 2006, n. 160 (Nuova disciplina dell’accesso in magistratura, nonché’ in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alle seguenti parti: art. 11, comma 2, limitatamente alle parole: “riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirenti”; art. 13, riguardo alla rubrica del medesimo, limitatamente alle parole: “e passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa”; art. 13, comma 1, limitatamente alle parole: “il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti,”; art. 13, comma 3: “3. Il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, non è consentito all’interno dello stesso distretto, né all’interno di altri distretti della stessa regione, né  con riferimento al capoluogo del distretto di corte di appello determinato ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all’atto del mutamento di funzioni. Il passaggio di cui al presente comma può essere richiesto dall’interessato, per non più di quattro volte nell’arco dell’intera carriera, dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata ed è disposto a seguito di procedura concorsuale, previa partecipazione ad un corso di qualificazione professionale, e subordinatamente ad un giudizio di idoneità allo svolgimento delle diverse funzioni, espresso dal Consiglio superiore della magistratura previo parere del consiglio giudiziario. Per tale giudizio di idoneità il consiglio giudiziario deve acquisire le osservazioni del presidente della corte di appello o del procuratore generale presso la medesima corte a seconda che il magistrato eserciti funzioni giudicanti o requirenti. Il presidente della corte di appello o il procuratore generale presso la stessa corte, oltre agli elementi forniti dal capo dell’ufficio, possono acquisire anche le osservazioni del presidente del consiglio dell’ordine degli avvocati e devono indicare gli elementi di fatto sulla base dei quali hanno espresso la valutazione di idoneità. Per il passaggio dalle funzioni giudicanti di legittimità alle funzioni requirenti di legittimità, e viceversa, le disposizioni del secondo e terzo periodo si applicano sostituendo al consiglio giudiziario il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonché’ sostituendo al presidente della corte d’appello e al procuratore generale presso la medesima, rispettivamente, il primo presidente della Corte di cassazione e il procuratore generale presso la medesima.”; art. 13, comma 4: “4. Ferme restando tutte le procedure previste dal comma 3, il solo divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, all’interno dello stesso distretto, all’interno di altri distretti della stessa regione e con riferimento al capoluogo del distretto di corte d’appello determinato ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all’atto del mutamento di funzioni, non si applica nel caso in cui il magistrato che chiede il passaggio a funzioni requirenti abbia svolto negli ultimi cinque anni funzioni esclusivamente civili o del lavoro ovvero nel caso in cui il magistrato chieda il passaggio da funzioni requirenti a funzioni giudicanti civili o del lavoro in un ufficio giudiziario diviso in sezioni, ove vi siano posti vacanti, in una sezione che tratti esclusivamente affari civili o del lavoro. Nel primo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura civile o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. Nel secondo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura penale o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. In tutti i predetti casi il tramutamento di funzioni può realizzarsi soltanto in un diverso circondario ed in una diversa provincia rispetto a quelli di provenienza. Il tramutamento di secondo grado può avvenire soltanto in un diverso distretto rispetto a quello di provenienza. La destinazione alle funzioni giudicanti civili o del lavoro del magistrato che abbia esercitato funzioni requirenti deve essere espressamente indicata nella vacanza pubblicata dal Consiglio superiore della magistratura e nel relativo provvedimento di trasferimento.”; art. 13, comma 5: “5. Per il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, l’anzianità di servizio è valutata unitamente alle attitudini specifiche desunte dalle valutazioni di professionalità periodiche.”; art. 13, comma 6: “6. Le limitazioni di cui al comma 3 non operano per il conferimento delle funzioni di legittimità di cui all’articolo 10, commi 15 e 16, nonché, limitatamente a quelle relative alla sede di destinazione, anche per le funzioni di legittimità di cui ai commi 6 e 14 dello stesso articolo 10, che comportino il mutamento da giudicante a requirente e viceversa.”; il Decreto-Legge 29 dicembre 2009 n. 193, convertito con modificazioni nella legge 22 febbraio 2010, n. 24 (Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad essa successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 3, comma 1, limitatamente alle parole: “Il trasferimento d’ufficio dei magistrati di cui al primo periodo del presente comma può essere disposto anche in deroga al divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti e viceversa, previsto dall’articolo 13, commi 3 e 4, del Decreto Legislativo 5 aprile 2006, n. 160.”?».

 

Spiegazione: Attualmente i magistrati possono passare nel corso della loro vita professionale dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa, ma con delle limitazioni.

Per il passaggio dalla funzione requirente alla funzione giudicante e viceversa occorre:

  • non avere cambiato funzioni, in precedenza, per più di 4 volte;
  • un’anzianità di almeno 5 anni nella funzione svolta al momento della richiesta;
  • la partecipazione ad un corso di qualificazione professionale organizzato dalla scuola della magistratura.
  • il giudizio di idoneità al cambio funzioni espresso dal CSM.

Inoltre, sono previste delle incompatibilità: Di norma, semplificando molto, vale l’incompatibilità regionale e nel circondario del Tribunale del capoluogo del distretto di Corte d’Appello determinato, ai sensi dell’articolo 11 c.p.p., per la competenza per i procedimenti penali riguardanti magistrati (un magistrato giudicante penale di Venezia non può fare il PM in tutto il Veneto)

Aspetto cruciale: si sostiene che la possibilità di passaggio da una carriera all’altra crei uno spirito corporativo tra le due figure e compromette un sano e fisiologico antagonismo tra poteri, presidio di efficienza e di equilibrio del sistema democratico.

Che cosa succede se vince il SI? Se vincesse il “sì” il magistrato dovrà scegliere all’inizio della carriera la funzione giudicante o requirente, per poi mantenere quel ruolo durante tutta la vita professionale.

Che cosa succede se vince il NO o il referendum non raggiunge il quorum? Resta in vigore l’attuale disciplina.

Referendum 4

Valutazione dei magistrati

Argomento: Partecipazione dei membri laici a tutte le deliberazioni del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari. Abrogazione di norme in materia di composizione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari e delle competenze dei membri laici che ne fanno parte.

Quesito: Volete voi che sia abrogato il decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, recante «Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e nuova disciplina dei consigli giudiziari, a norma dell’art. 1, comma 1, lettera c) della legge 25 luglio 2005, n. 150», risultante dalle modificazioni e integrazioni successivamente apportate, limitatamente alle seguenti parti: art. 8, comma 1, limitatamente alle parole “esclusivamente” e “relative all’esercizio delle competenze di cui all’art. 7, comma 1, lettera a)”; art. 16, comma 1, limitatamente alle parole: “esclusivamente” e “relative all’esercizio delle competenze di cui all’art. 15, comma 1, lettere a), d) ed e)”?

Spiegazione: La valutazione professionale dei magistrati è una competenza che la Costituzione assegna all’organo di autogoverno, che decide anche sulla base dei pareri formulati dal Consiglio Direttivo della Cassazione e dai Consigli giudiziari. Il Consiglio Direttivo della Corte di Cassazione è un organismo formato sulla falsariga del Consiglio Superiore della magistratura. È composto da membri di diritto (il primo Presidente, il Procuratore Generale ed il Presidente del Consiglio nazionale forense), da 8 magistrati eletti dai loro colleghi, nonché da 2 professori universitari e da un avvocato (membri laici). I consigli giudiziari sono organismi territoriali anch’essi formati sulla falsariga del consiglio superiore della magistratura. Essi sono composti da membri di diritto (il presidente della Corte d’appello, il procuratore generale e il presidente dell’ordine degli avvocati), da magistrati eletti dai loro colleghi e da membri laici, avvocati e un professore universitario, nominati con metodi vari e da un componente eletto dai Giudici di Pace. I Consigli formulano pareri su questioni che riguardano l’organizzazione e il funzionamento degli Uffici giudiziari, esercitano la vigilanza sulla condotta dei magistrati in servizio e formulano le pagelle relative all’avanzamento in carriera dei magistrati. Su queste ultime due competenze hanno voce solo i componenti togati.

Aspetto cruciale: attualmente solo i magistrati hanno il compito di giudicare gli altri magistrati.

Che cosa succede se vince il SI? Se vincesse il “sì” viene riconosciuto anche ai membri “laici”, cioè avvocati e professori, di partecipare attivamente alla valutazione dell’operato dei magistrati.

Che cosa succede se vince il NO o il referendum non raggiunge il quorum? Resta in vigore l’attuale disciplina.

Referendum 5

Membri togati del CSM

Argomento: Abrogazione di norme in materia di elezioni dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura

Quesito: Volete voi che sia abrogata la Legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: articolo 25, comma 3, limitatamente alle parole “unitamente ad una lista di magistrati presentatori non inferiore a venticinque e non superiore a cinquanta. I magistrati presentatori non possono presentare più di una candidatura in ciascuno dei collegi di cui al comma 2 dell’articolo 23, né possono candidarsi a loro volta”?

Spiegazione: Il Consiglio superiore della magistratura (CSM) è organo di amministrazione della giurisdizione e di garanzia dell’autonomia e dell’indipendenza dei magistrati ordinari. Ha rilevanza costituzionale in quanto espressamente previsto dalla Costituzione, che ne delinea la composizione (art. 104) e i compiti (art. 105, 106 e 107). È composto da:

– il Presidente della Repubblica, che ne è membro di diritto, in ragione della funzione svolta, e lo presiede;

– il Primo Presidente della Corte di Cassazione, che ne è membro di diritto, in ragione della funzione svolta;

– il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, che ne è membro di diritto, in ragione della funzione svolta.

Gli altri componenti, il cui numero è stato fissato in ventiquattro dalla legge n. 44 del 2002, sono eletti per 2/3 da tutti i magistrati e per 1/3 dal Parlamento riunito in seduta comune. La carica elettiva ha la durata di quattro anni, con divieto di immediata rieleggibilità. Dei sedici componenti eletti dai magistrati (cc.dd. componenti togati), due sono scelti tra coloro che svolgono funzioni di legittimità presso la Corte di Cassazione, dieci tra i giudici di merito (presso le Corti di Appello o i Tribunali), quattro tra i pubblici ministeri (che operano nelle Procure Generali presso le Corti di Appello o le Procure della Repubblica presso i Tribunali). Gli otto componenti eletti dal Parlamento (cc.dd. componenti laici) sono scelti tra professori universitari in materie giuridiche e avvocati che esercitano la professione da almeno quindici anni.

Un magistrato che voglia candidarsi a far parte del CSM deve raccogliere dalle 25 alle 50 firme di magistrati a sostegno della propria candidatura.

Aspetto cruciale: si sostiene che la necessità di raccogliere dalle 25 alle 50 firme per candidarsi al CSM obblighi i magistrati che intendono candidarsi a doversi rapportare con “le correnti” della magistratura.

Che cosa succede se vince il SI? Se vincesse il “sì” viene abrogato l’obbligo, per un magistrato che voglia essere eletto al CSM, di trovare da 25 a 50 firme per presentare la candidatura.

Che cosa succede se vince il NO o il referendum non raggiunge il quorum? Resta in vigore l’attuale disciplina.

Che cosa succede se vince il NO o il referendum non raggiunge il quorum? Resta in vigore l’attuale disciplina.